La magistratura onoraria oggi – brevi riflessioni in ordine all’uso del termine onorario
Alessia Perolio
Abstract
Der Beitrag befasst sich mit ehrenamtlichen Richtern in Italien und der Frage, ob die Bezeichnung „ehrenamtlich“ noch zutrifft. Der Status des ehrenamtlichen Richters ist – insbesondere nach der Rechtsprechung des italienischen Verfassungsgerichts und des EuGH – nach seinen Aufgaben, der erforderlichen Qualifikation und den arbeitsrechtlichen Bedingungen dem des Berufsrichters vergleichbar. Ehrenamtliche Richter durchlaufen ein Auswahlverfahren, sind zur Fortbildung verpflichtet, sind aber keine „Laufbahn-Richter“.
This article examines the role of the honorary judges in Italy and the question of whether the term “honorary” is still appropriate. The status of honorary judges – particularly because of the case law of the Italian Constitutional Court and the European Court of Justice – is comparable to that of professional judges in terms of their duties, the required qualifications, and the conditions under labour law. Honorary judges undergo a selection process and are required to participate in further training, but they are “non-career-judges.”
Carissimo Hasso, sono molto onorata di poter contribuire ai festeggiamenti per il tuo ottantesimo compleanno. Oltre ai miei più calorosi auguri ti giungano anche i miei complimenti, poiché quel numero sul documento di riconoscimento è solo un dettaglio. La tua mente arguta ed intelligente non invecchia di sicuro ed ogni anno all’Assemblea Generare di ENALJ lo possiamo constatare. Parto proprio da qui, dalla recente Assemblea Generale, e da una frase: forse dovremmo cambiare la definizione di magistrato onorario, concordo.
La figura dei magistrati onorari da tempo ha subito un mutamento portando gli stessi ad una maggiore professionalizzazione in tutte le aule giudiziarie al magistrato onorario sono richieste competenze che riguardano la conoscenza dei principi etici, le modalità di costruzione del ragionamento legato al giudicare, la conoscenza della legge (nei paesi membri in cui ciò costituisce un requisito per essere nominato magistrato onorario) e la conoscenza e/o specializzazione in una materia.
Queste conoscenze non riguardano la vita comune, ma una vera e propria attività o professione che il soggetto chiamato a rivestire questo ruolo ha accumulato nel corso della sua carriera e che hanno costituito l’oggetto della sua formazione. Queste conoscenze, non vi é dubbio vanno adeguatamente ricompensate. Di tale argomento avevo già fatto accenno in un articolo da me scritto lo scorso anno e pubblicato sulla rivista italiana “Giustizia Insieme”.
Da tempo i magistrati onorari italiani si interrogano sulla questione se debbano essere ancora definiti onorari? Dell’onorario a dire il vero non hanno mai avuto alcun carattere. Da sempre sono stati inquadrati all’interno dell’organizzazione giudiziaria, soggetti alle direttive dei capi degli uffici con previsione di ruoli esclusivi, carichi di lavoro predeterminati ed obblighi di rendimento, nonché obblighi formativi e di rispetto dei principi etici.
Quello che emerge è che il magistrato onorario italiano, così come ogni altro magistrato onorario europeo soggetto alle stesse regole, sebbene non possa dirsi di carriera in quanto non ha sostenuto il concorso previsto per il reclutamento dei giudici ordinari, tuttavia abbia sostenuto un concorso per titoli al momento della prima nomina cui seguito un tirocinio di sei mesi, abbia sostenuto una prova valutativa avanti una commissione di magistrati ordinari composta dal Presidente di Tribunale e due giudici ordinari in materia sia civile che penale per essere confermato nelle funzioni, sia soggetto a verifiche periodiche sul proprio lavoro e preparazione ed abbia un obbligo formativo annuale.
Inoltre i magistrati onorari italiani hanno funzioni monocratiche autonome e decidono applicando la legge, pronunciando sentenze “in nome del popolo italiano” che hanno lo stesso valore di quelle pronunciate dai giudici ordinari. A questi magistrati viene richiesta la stessa preparazione e conoscenza delle norme richiesta ai giudici di carriera, con la sola limitazione per quanto concerne la competenza per materia e valore.
Tuttavia voglio osservare che il solo indice di valore non incide sulla complessità giuridica di una causa. Ad esempio una causa civile che abbia un valore di dieci mila euro può avere le stesse problematiche giuridiche di una causa con valore superiore, ragione per la quale non ci sono differenze nella preparazione e nello studio dei singoli processi tra giudici di carriera e non.
Vorrei aggiungere che anche i magistrati onorari nell’esercizio della loro funzione, al fine di decidere una causa sono chiamati a conoscere, oltre alle norme interne del singolo stato membro, anche le norme europee, essi sollevano questioni pregiudiziali e sono stati formati grazie ad un programma europeo specifico sulla conoscenza della Carta Europea e del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea.
Voglio ricordare le già note conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea sul rafforzamento dell’applicazione della Carta dei Diritti Fondamentali, che al punto 23) recita“il Consiglio esorta gli Stati membri a valutare ulteriori possibilità di miglioramento della competenza della magistratura e degli altri operatori della giustizia in merito alla Carta, attingendo a materiale formativo dedicato, compresi gli strumenti di e-learning. Il Consiglio suggerisce che gli Stati membri incoraggino le reti di giudici, di giudici onorari e laici e di altri operatori della giustizia a porre rinnovata enfasi sull’applicazione della Carta a livello nazionale, in particolare cooperando in materia di formazione e condivisione delle pratiche e avvalendosi del sostegno e degli strumenti offerti dalla Commissione, dalla rete europea di formazione giudiziaria (di seguito “REFG”) e dalla FRA”.
Come si legge i magistrati onorari e laici sono all’attenzione del Consiglio dell’Unione Europea che ha esortato gli Stati membri ad incoraggiare le reti di giudici, comprese quelle di giudici onorari e laici.
Ed allora ci si chiede, perché continuare a chiamare onorari questi giudici che portano con sé un bagaglio di competenze non indifferenti? Perché li si definisce anche con il nome di giudici non professionali, quando in realtà è evidente il contrario? Non sarebbe più giusto chiamarli semplicemente Giudici?
La Corte Costituzionale italiana nella recente sentenza n. 71/2026 chiamata a decidere se legge che, al fine di emendare alla situazione di irregolarità in cui si trovava la magistratura onoraria italiana e che prevedeva l’espletamento di un esame ai fini della stabilizzazione, al quale si poteva accedere solo previa rinuncia ai diritti pregressi (relativi alle ferie non pagate, contributi pensionistici, maternità e malattia) sia affetta da illegittimità costituzionale, ha deciso in senso positivo.
Prima ancora la Corte di Giustizia europea, Sezione quarta, con la sentenza 4 settembre 2025, causa C-253/24 Pelavi ha affermato che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, letta in combinato disposto con la clausola 4 di tale accordo, con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l’art. 31, paragrafo 2, CDFUE, deve essere interpretata nel senso che “osta ad una normativa nazionale, volta a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la quale subordini la domanda, per i magistrati onorari in servizio, di partecipare ad una procedura di valutazione al fine di essere confermati nell’esercizio delle loro funzioni fino all’età di 70 anni, all’esigenza di rinunciare al diritto alle ferie annuali retribuite, scaturente dal diritto dell’Unione, relativo al loro rapporto di lavoro onorario antecedente”.
In precedenza la Corte di Giustizia europea con la sentenza UX e la sentenza PG, aveva avuto modo di confermare che “le nozioni di lavoratore di cui alla direttiva 2003/88/CE e di lavoratore a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE possono includere anche la condizione dei giudici di pace italiani, anche se questi siano titolari di rapporti onorari”.
Da qui se ne deduce che il magistrato, anche se titolare di rapporto onorario, è titolare di una serie di diritti imprescindibili in base ai principi gius lavoristici dettati dalle norme europee e che egli possa assumere la qualifica di lavoratore con quanto ne compete.
I magistrati onorari sono Giudici Europei, sono magistrati con anni di esperienza acquisita, semmai si può affermare che siano essi non siano magistrati di carriera, ma il termine onorario, cosi’ come comunemente inteso, non gli si addice e mortifica la loro dignità professionale.
Chiudo queste brevi righe con la speranza di continuare a confrontarci sui temi che concernono la magistratura onoraria e laica, anche per gli anni a venire e rinnovo i miei più cari auguri di Buon Compleanno.
Suggested citation: Alessia Perolio, La magistratura onoraria oggi – brevi riflessioni in ordine all’uso del termine onorario, in: LAIKOS Journal Online 4 (2026) Issue 2, pp. 57-58.